apertura  con inferriata, è veduta e non luce  se permetta di affacciarsi e di guardare in ogni direzione


 

Cass., 20.07.1999, n. 7745, in Mass., 1999

 

Un'apertura  munita  di  inferriata  può  essere  considerata  veduta anzichè  luce  solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltrechè di  fronte  anche  obliquamente  o lateralmente, come nel caso in cui abbia  maglie  così  larghe  da consentire di esporre il capo in ogni direzione  ovvero  non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro.

 


 

Cass., 04.01.1993, n. 17, in Mass., 1993

 

L'elemento  che  caratterizza  la  veduta  rispetto  alla  luce  è la possibilità  di  avere,  attraverso  di essa, una visuale agevole - e cioè  senza l'uso di mezzi artificiali - sul fondo del vicino, mentre la  possibilità  di  affacciarsi  è  prevista  dall'art. 900, c.c., in aggiunta  a  quella di guardare.

 

Ne consegue che, in determinate condizioni, la  mancanza di quest'ultimo requisito non esclude la configurabilità della  veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la completa  visuale  sul  fondo  vicino  mediante  semplice  inspectio.

 


 

Cass., 19.01.1999, n. 450, in Mass., 1999

 

Per  la  sussistenza  di  una  servitù  di  veduta, è sufficiente che l'apertura   presenti  caratteri  tali  da  rivelarne  la  normale  e permanente  destinazione  a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui.

 

Principio  affermato  in  relazione  ad una vicenda in cui risultava applicata,  ad  una  finestra,  una  semplice  rete  metallica  dalle finalità  meramente  protettive contro gli insetti: nell'affermare il suindicato  principio  di  diritto,  la  Suprema Corte ha  escluso  che  tale circostanza  sopravvenuta  potesse  rivelarsi  idonea,  ex  se, ed in assenza  di  ulteriori  accertamenti,  a  far  venir  meno  la  detta servitù.