apertura con inferriata, è veduta e non luce se permetta di affacciarsi e di guardare in
ogni direzione
Cass., 20.07.1999, n. 7745, in
Mass., 1999
Un'apertura
munita di inferriata
può essere considerata
veduta anzichè luce solo se permetta di affacciarsi e di
guardare oltrechè di fronte anche
obliquamente o lateralmente,
come nel caso in cui abbia maglie così
larghe da consentire di esporre
il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del
muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale
muro.
Cass., 04.01.1993, n. 17, in
Mass., 1993
L'elemento che caratterizza la veduta rispetto
alla luce è la possibilità di avere, attraverso
di essa, una visuale agevole - e cioè senza l'uso di mezzi artificiali - sul fondo del vicino,
mentre la possibilità di
affacciarsi è prevista
dall'art. 900, c.c., in aggiunta
a quella di guardare.
Ne consegue che, in determinate condizioni, la mancanza di quest'ultimo requisito non
esclude la configurabilità della
veduta, quando attraverso l'apertura sia comunque possibile la
completa visuale sul
fondo vicino mediante
semplice inspectio.
Cass., 19.01.1999, n. 450, in Mass.,
1999
Per la sussistenza
di una servitù di veduta, è sufficiente che l'apertura presenti
caratteri tali da
rivelarne la normale
e permanente destinazione a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui.
Principio
affermato in relazione
ad una vicenda in cui risultava applicata, ad una finestra,
una semplice rete
metallica dalle finalità meramente
protettive contro gli insetti: nell'affermare il suindicato principio
di diritto, la Suprema
Corte ha escluso che
tale circostanza
sopravvenuta potesse rivelarsi
idonea, ex se, ed in assenza di ulteriori accertamenti, a far venir
meno la detta servitù.